Statuto A.T.C. RC2 – PDF

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Statuto tipo degli organi di gestione A.T.C.

Testo approvato dall’Assemblea dei Soci A.T.C. RC2 del 29/07/2005.

Art. 1Costituzione

  1. Il Comitato di Gestione (C.d.G.) dell’Ambito Territoriale di Caccia “RC2” è costituito ai sensi dell’art. 13 della Legge Regionale n. 9/96, con provvedimento del Presidente della Provincia n. 146/04 del 28/04/04 ed ha autonomia tecnica, organizzativa e di gestione sotto la vigilanza della Provincia territorialmente competente.
  2. Il C.d.G. ha sede in Siderno ed ha lo scopo di gestire ed organizzare l’attività venatoria nel territorio senza fini di lucro.
  3. Il C.d.G. è un organo direttivo apartitico dell’A.T.C., insieme al Presidente dell’Assemblea dei Soci e dal Collegio dei Revisori dei Conti, ed ha personalità giuridica di diritto privato.
  4. Il Comitato resta in carica per quattro anni dalla nomina, fatto salvo quanto previsto dall’art. 15 comma 3 del Regolamento d’Attuazione, e continua a svolgere le sue funzioni sino alla nomina del nuovo Comitato la cui ricostituzione avviene con la medesima procedura.
  5. I componenti il Comitato di Gestione possono essere eletti per non più di due volte consecutive.
  6. Sono eleggibili tutti coloro che non ricadono nei casi di incompatibilità di cui all’art. 2 commi 10 e 11 del Regolamento Regionale di Attuazione.

Art. 2Compiti del Comitato di Gestione

  1. I Comitati di Gestione hanno compiti di gestione faunistica e di organizzazione dell’attività venatoria nel territorio di competenza, più dettagliatamente:
    • a) Programmano gli interventi per migliorare l’habitat e le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica.
    • b) Provvedono ad indagini ed azioni inerenti le presenze faunistiche ed i prelievi venatori, la tutela della fauna selvatica, l’incremento delle popolazioni animali selvatiche, la difesa delle colture.
    • c) Predispongono, nell’ambito delle attività di propria competenza, progetti finalizzati il cui finanziamento, previa verifica dell’ammissibilità è effettuato dalla Provincia con i fondi provenienti dalle tasse di concessione regionale e delle sanzioni amministrative che annualmente la Regione ripartisce a favore delle stesse.
    • d) Predispongono l’attribuzione di incentivi economici ai proprietari o conduttori di fondi rustici per quanto attiene alle coltivazioni per l’alimentazione naturale della fauna selvatica, per il ripristino di zone umide e fossati, per la differenziazione delle colture, per l’impianto di siepi, cespugli ed alberi adatti alla nidificazione, per la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonché dei riproduttori, nonché per l’attuazione di ogni altro intervento rivolto all’incremento e salvaguardia della fauna selvatica.
    • e) Decidono in ordine all’accesso all’ambito di competenza dei cacciatori richiedenti ai sensi del regolamento di attuazione.
    • f) Determinano la consistenza faunistica dell’ambito, mediante adeguati censimenti.
    • g) Determinano il quantitativo di selvaggina da immettere, il numero dei capi prelevabili, prevedendo eventuali limitazioni nel prelievo venatorio, valutando tempi e modalità di immissione nel rispetto della biologia e della tecnica necessaria.
    • h) Esprimono parere sul piano faunistico venatorio provinciale, avanzando richieste di modifiche o integrazioni al piano stesso.
    • i) Esprimono parere vincolante sulla concessione delle autorizzazioni per la costituzione di zone addestramento cani.
  2. Per l’espletamento delle proprie funzioni, i Comitati di Gestione possono dotarsi di organizzazione tecnico-amministrativa e rivolgersi a strutture esterne per consulenze specialistiche.
  3. I Comitati di Gestione trasmettono alla Provincia, entro il 31 gennaio di ogni anno, gli atti predisposti nell’anno precedente; la Provincia li raccoglie in volumi a disposizione di chiunque voglia prenderne visione.
  4. I Comitati di Gestione adottano un libro dei verbali del Comitato e un libro dei verbali dell’Assemblea; analogo libro è adottato dal Collegio dei Revisori. I libri sociali sono a disposizione degli iscritti all’A.T.C..

Art. 3Funzionamento del Comitato di Gestione

  1. Il Comitato elegge al suo interno il Presidente, due Vice Presidenti, un Segretario con funzioni di verbalizzazione delle decisioni.
  2. Le riunioni del Comitato sono convocate dal Presidente e sono valide con la presenza della maggioranza dei membri insediati; i componenti decadono dalla carica quando siano assenti ingiustificati per tre riunioni consecutive o siano comunque assenti ad oltre un terzo delle riunioni nell’arco dell’anno. Il Presidente è altresì obbligato a convocare le riunioni quando ne facciano motivata richiesta almeno la metà dei componenti o su richiesta unanime dell’intero Collegio dei Revisori. Il Comitato può articolarsi in un Comitato Esecutivo di 5 membri con funzioni meramente propositive ed esecutive.
  3. Le decisioni sono assunte con voto favorevole della maggioranza dei votanti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. I voti nulli, le astensioni e le assenze durante le operazioni di voto non influenzano il risultato delle votazioni.
  4. Delle decisioni assunte viene redatto apposito verbale dal Segretario nominato.
  5. In caso di impossibilità di funzionamento, il Presidente ne da comunicazione alla Provincia e alle organizzazioni ed associazioni interessate per i provvedimenti conseguenti.
  6. Il C.d.G. rimane in carica per un triennio.
  7. La partecipazione agli organi di gestione ed alle cariche sociali dell’A.T.C. è gratuita.

Art. 4Presidente del C.d.G.

  1. Il Presidente deve essere eletto tra i componenti il Comitato di Gestione.
  2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Ambito Territoriale di Caccia e ne firma gli atti.
  3. Convoca e presiede il Comitato, provvede, sentito il Comitato di Gestione, alla redazione dell’ordine del giorno delle sedute, convoca e presiede l’Assemblea dei Soci e cura l’attuazione dei provvedimenti adottati.
  4. Nel caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente più anziano; nell’ipotesi di assenza o impedimento definitivo od anche di dimissioni, il Vice Presidente convoca il C.d.G. per l’elezione di un nuovo Presidente.
  5. Il Presidente può delegare gli altri membri del Comitato a rappresentarlo nelle sedi opportune.
  6. Il Presidente del C.d.G. rimane in carica per un triennio.

Art. 5Revisori dei Conti

  1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui uno con funzione di Presidente, tra gli iscritti all’Albo Nazionale. Il Collegio è nominato dall’Assemblea dei soci.
  2. Il Presidente convoca le riunioni del Collegio.
  3. Il Collegio rimane in carica per un triennio e continua a svolgere le proprie funzioni sino all’insediamento del nuovo Collegio.
  4. Il Collegio controlla la regolare tenuta della contabilità nel rispetto delle leggi, dello statuto e dei regolamenti; di ogni verifica contabile viene redatto apposito verbale sul libro verbali.
  5. Il Collegio dei Revisori stabilisce la periodicità dei controlli.
  6. I Revisori partecipano di diritto alle riunioni del C.d.G. e dell’Assemblea dei Soci, senza diritto al voto.
  7. Non possono essere eletti a revisori persone che abbiano motivi di esclusione analoghi a quelli previsti per i componenti dei Comitati di Gestione.
  8. Il Comitato di Gestione verifica attraverso i curricula e l’autodichiarazione l’esistenza dei requisiti e l’inesistenza dei motivi di esclusione.
  9. Gli emolumenti dei Revisori dei Conti sono definiti secondo i minimi tabellari professionali.

Art. 6Soci

  1. Sono soci dell’A.T.C. con diritto di partecipazione e di voto all’assemblea tutti i cacciatori iscritti ed i legali rappresentanti delle associazioni agricole, in ragione di una per ogni associazione.
  2. Si intendono per iscritti i cacciatori che abbiano stabilito la propria residenza venatoria nell’A.T.C. e siano in regola con il pagamento della quota annuale.
  3. Non sono da considerarsi soci i proprietari o conduttori che abbiano sottratto fondi all’esercizio dell’attività venatoria, ad eccezione delle aree previste dalla normativa.

Art. 7Assemblea dei soci

  1. L’Assemblea dei soci è composta dai rappresentanti dei cacciatori eletti nei singoli Comuni e dai Legali rappresentanti delle Associazioni Agricole (uno per ogni Associazione).
  2. Partecipano, senza diritto di voto, i Revisori dei Conti.
  3. L’Assemblea dei Soci è convocata in via ordinaria entro il 30 aprile per l’esame del bilancio e della relazione annuale, con le modalità di preavviso previste.
  4. Il Presidente convoca l’Assemblea in via straordinaria quando necessario o su richiesta della metà più uno del C.d.G..
  5. In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto al voto.
  6. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato di Gestione; in caso di votazione elegge tre membri della commissione elettorale.
  7. L’Assemblea delibera sugli argomenti posti all’ordine del giorno e su altri urgenti e indifferibili.
  8. Votazioni di norma per alzata di mano; per persone fisiche a scrutinio segreto.
  9. Le deliberazioni sono valide con l’approvazione della maggioranza dei votanti; in caso di parità l’argomento viene rimandato al C.d.G. e ratificato nella prima riunione utile.
  10. L’Assemblea provvede all’approvazione dello Statuto tipo e all’elezione del Collegio dei Revisori secondo le modalità previste.
  11. La commissione elettorale svolge funzione di controllo sulla ammissibilità, scrutinio e operazioni di voto.
  12. L’Assemblea può prevedere la suddivisione del territorio in comprensori con comitati referenti con funzioni propositive e non decisionali.

Art. 8Provvedimenti disciplinari

  1. Per gravi fatti o violazioni, possono essere adottati provvedimenti disciplinari dal richiamo scritto alla sospensione fino a quattro anni e all’espulsione definitiva, secondo le modalità previste.
  2. Il C.d.G. delibera l’erogazione di provvedimenti disciplinari a carico dei soci.
  3. I provvedimenti a carico dei componenti del C.d.G. nominati dalla Provincia sono assunti dal Presidente della Provincia su proposta del C.d.G. o per autonoma iniziativa.
  4. In caso di inadempienza del C.d.G., qualsiasi socio può comunicare i fatti al Presidente della Provincia.
  5. Nessun provvedimento può essere adottato senza contestazione preventiva e 30 giorni per controdeduzioni.
  6. I provvedimenti devono essere motivati e comunicati con raccomandata A/R.
  7. Dal momento dell’adozione, l’interessato è sospeso da qualsiasi attività, inclusa la partecipazione all’Assemblea.
  8. È ammesso ricorso entro 30 giorni all’Assessore Regionale competente.
  9. È garantito il diritto di essere sentito o assistito da legale di fiducia.
  10. La comunicazione degli atti avviene a mezzo raccomandata A/R.

Art. 9Modifica dello Statuto

  1. Il presente Statuto tipo dovrà essere approvato dall’Assemblea dei Soci con le modalità previste.
  2. Le modifiche devono essere proposte dall’Assemblea dei Soci e sottoposte dal C.d.G. al Consiglio Regionale per l’approvazione.
  3. Il presente Statuto ed il Regolamento di Attuazione entrano in vigore il giorno successivo all’esecutività della delibera di Consiglio Regionale.
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