Statuto A.T.C. RC2 – PDF
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Statuto tipo degli organi di gestione A.T.C.
Testo approvato dall’Assemblea dei Soci A.T.C. RC2 del 29/07/2005.
Art. 1Costituzione
- Il Comitato di Gestione (C.d.G.) dell’Ambito Territoriale di Caccia “RC2” è costituito ai sensi dell’art. 13 della Legge Regionale n. 9/96, con provvedimento del Presidente della Provincia n. 146/04 del 28/04/04 ed ha autonomia tecnica, organizzativa e di gestione sotto la vigilanza della Provincia territorialmente competente.
- Il C.d.G. ha sede in Siderno ed ha lo scopo di gestire ed organizzare l’attività venatoria nel territorio senza fini di lucro.
- Il C.d.G. è un organo direttivo apartitico dell’A.T.C., insieme al Presidente dell’Assemblea dei Soci e dal Collegio dei Revisori dei Conti, ed ha personalità giuridica di diritto privato.
- Il Comitato resta in carica per quattro anni dalla nomina, fatto salvo quanto previsto dall’art. 15 comma 3 del Regolamento d’Attuazione, e continua a svolgere le sue funzioni sino alla nomina del nuovo Comitato la cui ricostituzione avviene con la medesima procedura.
- I componenti il Comitato di Gestione possono essere eletti per non più di due volte consecutive.
- Sono eleggibili tutti coloro che non ricadono nei casi di incompatibilità di cui all’art. 2 commi 10 e 11 del Regolamento Regionale di Attuazione.
Art. 2Compiti del Comitato di Gestione
-
I Comitati di Gestione hanno compiti di gestione faunistica e di organizzazione dell’attività venatoria nel territorio di competenza, più dettagliatamente:
- a) Programmano gli interventi per migliorare l’habitat e le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica.
- b) Provvedono ad indagini ed azioni inerenti le presenze faunistiche ed i prelievi venatori, la tutela della fauna selvatica, l’incremento delle popolazioni animali selvatiche, la difesa delle colture.
- c) Predispongono, nell’ambito delle attività di propria competenza, progetti finalizzati il cui finanziamento, previa verifica dell’ammissibilità è effettuato dalla Provincia con i fondi provenienti dalle tasse di concessione regionale e delle sanzioni amministrative che annualmente la Regione ripartisce a favore delle stesse.
- d) Predispongono l’attribuzione di incentivi economici ai proprietari o conduttori di fondi rustici per quanto attiene alle coltivazioni per l’alimentazione naturale della fauna selvatica, per il ripristino di zone umide e fossati, per la differenziazione delle colture, per l’impianto di siepi, cespugli ed alberi adatti alla nidificazione, per la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonché dei riproduttori, nonché per l’attuazione di ogni altro intervento rivolto all’incremento e salvaguardia della fauna selvatica.
- e) Decidono in ordine all’accesso all’ambito di competenza dei cacciatori richiedenti ai sensi del regolamento di attuazione.
- f) Determinano la consistenza faunistica dell’ambito, mediante adeguati censimenti.
- g) Determinano il quantitativo di selvaggina da immettere, il numero dei capi prelevabili, prevedendo eventuali limitazioni nel prelievo venatorio, valutando tempi e modalità di immissione nel rispetto della biologia e della tecnica necessaria.
- h) Esprimono parere sul piano faunistico venatorio provinciale, avanzando richieste di modifiche o integrazioni al piano stesso.
- i) Esprimono parere vincolante sulla concessione delle autorizzazioni per la costituzione di zone addestramento cani.
- Per l’espletamento delle proprie funzioni, i Comitati di Gestione possono dotarsi di organizzazione tecnico-amministrativa e rivolgersi a strutture esterne per consulenze specialistiche.
- I Comitati di Gestione trasmettono alla Provincia, entro il 31 gennaio di ogni anno, gli atti predisposti nell’anno precedente; la Provincia li raccoglie in volumi a disposizione di chiunque voglia prenderne visione.
- I Comitati di Gestione adottano un libro dei verbali del Comitato e un libro dei verbali dell’Assemblea; analogo libro è adottato dal Collegio dei Revisori. I libri sociali sono a disposizione degli iscritti all’A.T.C..
Art. 3Funzionamento del Comitato di Gestione
- Il Comitato elegge al suo interno il Presidente, due Vice Presidenti, un Segretario con funzioni di verbalizzazione delle decisioni.
- Le riunioni del Comitato sono convocate dal Presidente e sono valide con la presenza della maggioranza dei membri insediati; i componenti decadono dalla carica quando siano assenti ingiustificati per tre riunioni consecutive o siano comunque assenti ad oltre un terzo delle riunioni nell’arco dell’anno. Il Presidente è altresì obbligato a convocare le riunioni quando ne facciano motivata richiesta almeno la metà dei componenti o su richiesta unanime dell’intero Collegio dei Revisori. Il Comitato può articolarsi in un Comitato Esecutivo di 5 membri con funzioni meramente propositive ed esecutive.
- Le decisioni sono assunte con voto favorevole della maggioranza dei votanti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. I voti nulli, le astensioni e le assenze durante le operazioni di voto non influenzano il risultato delle votazioni.
- Delle decisioni assunte viene redatto apposito verbale dal Segretario nominato.
- In caso di impossibilità di funzionamento, il Presidente ne da comunicazione alla Provincia e alle organizzazioni ed associazioni interessate per i provvedimenti conseguenti.
- Il C.d.G. rimane in carica per un triennio.
- La partecipazione agli organi di gestione ed alle cariche sociali dell’A.T.C. è gratuita.
Art. 4Presidente del C.d.G.
- Il Presidente deve essere eletto tra i componenti il Comitato di Gestione.
- Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Ambito Territoriale di Caccia e ne firma gli atti.
- Convoca e presiede il Comitato, provvede, sentito il Comitato di Gestione, alla redazione dell’ordine del giorno delle sedute, convoca e presiede l’Assemblea dei Soci e cura l’attuazione dei provvedimenti adottati.
- Nel caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente più anziano; nell’ipotesi di assenza o impedimento definitivo od anche di dimissioni, il Vice Presidente convoca il C.d.G. per l’elezione di un nuovo Presidente.
- Il Presidente può delegare gli altri membri del Comitato a rappresentarlo nelle sedi opportune.
- Il Presidente del C.d.G. rimane in carica per un triennio.
Art. 5Revisori dei Conti
- Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui uno con funzione di Presidente, tra gli iscritti all’Albo Nazionale. Il Collegio è nominato dall’Assemblea dei soci.
- Il Presidente convoca le riunioni del Collegio.
- Il Collegio rimane in carica per un triennio e continua a svolgere le proprie funzioni sino all’insediamento del nuovo Collegio.
- Il Collegio controlla la regolare tenuta della contabilità nel rispetto delle leggi, dello statuto e dei regolamenti; di ogni verifica contabile viene redatto apposito verbale sul libro verbali.
- Il Collegio dei Revisori stabilisce la periodicità dei controlli.
- I Revisori partecipano di diritto alle riunioni del C.d.G. e dell’Assemblea dei Soci, senza diritto al voto.
- Non possono essere eletti a revisori persone che abbiano motivi di esclusione analoghi a quelli previsti per i componenti dei Comitati di Gestione.
- Il Comitato di Gestione verifica attraverso i curricula e l’autodichiarazione l’esistenza dei requisiti e l’inesistenza dei motivi di esclusione.
- Gli emolumenti dei Revisori dei Conti sono definiti secondo i minimi tabellari professionali.
Art. 6Soci
- Sono soci dell’A.T.C. con diritto di partecipazione e di voto all’assemblea tutti i cacciatori iscritti ed i legali rappresentanti delle associazioni agricole, in ragione di una per ogni associazione.
- Si intendono per iscritti i cacciatori che abbiano stabilito la propria residenza venatoria nell’A.T.C. e siano in regola con il pagamento della quota annuale.
- Non sono da considerarsi soci i proprietari o conduttori che abbiano sottratto fondi all’esercizio dell’attività venatoria, ad eccezione delle aree previste dalla normativa.
Art. 7Assemblea dei soci
- L’Assemblea dei soci è composta dai rappresentanti dei cacciatori eletti nei singoli Comuni e dai Legali rappresentanti delle Associazioni Agricole (uno per ogni Associazione).
- Partecipano, senza diritto di voto, i Revisori dei Conti.
- L’Assemblea dei Soci è convocata in via ordinaria entro il 30 aprile per l’esame del bilancio e della relazione annuale, con le modalità di preavviso previste.
- Il Presidente convoca l’Assemblea in via straordinaria quando necessario o su richiesta della metà più uno del C.d.G..
- In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto al voto.
- L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato di Gestione; in caso di votazione elegge tre membri della commissione elettorale.
- L’Assemblea delibera sugli argomenti posti all’ordine del giorno e su altri urgenti e indifferibili.
- Votazioni di norma per alzata di mano; per persone fisiche a scrutinio segreto.
- Le deliberazioni sono valide con l’approvazione della maggioranza dei votanti; in caso di parità l’argomento viene rimandato al C.d.G. e ratificato nella prima riunione utile.
- L’Assemblea provvede all’approvazione dello Statuto tipo e all’elezione del Collegio dei Revisori secondo le modalità previste.
- La commissione elettorale svolge funzione di controllo sulla ammissibilità, scrutinio e operazioni di voto.
- L’Assemblea può prevedere la suddivisione del territorio in comprensori con comitati referenti con funzioni propositive e non decisionali.
Art. 8Provvedimenti disciplinari
- Per gravi fatti o violazioni, possono essere adottati provvedimenti disciplinari dal richiamo scritto alla sospensione fino a quattro anni e all’espulsione definitiva, secondo le modalità previste.
- Il C.d.G. delibera l’erogazione di provvedimenti disciplinari a carico dei soci.
- I provvedimenti a carico dei componenti del C.d.G. nominati dalla Provincia sono assunti dal Presidente della Provincia su proposta del C.d.G. o per autonoma iniziativa.
- In caso di inadempienza del C.d.G., qualsiasi socio può comunicare i fatti al Presidente della Provincia.
- Nessun provvedimento può essere adottato senza contestazione preventiva e 30 giorni per controdeduzioni.
- I provvedimenti devono essere motivati e comunicati con raccomandata A/R.
- Dal momento dell’adozione, l’interessato è sospeso da qualsiasi attività, inclusa la partecipazione all’Assemblea.
- È ammesso ricorso entro 30 giorni all’Assessore Regionale competente.
- È garantito il diritto di essere sentito o assistito da legale di fiducia.
- La comunicazione degli atti avviene a mezzo raccomandata A/R.
Art. 9Modifica dello Statuto
- Il presente Statuto tipo dovrà essere approvato dall’Assemblea dei Soci con le modalità previste.
- Le modifiche devono essere proposte dall’Assemblea dei Soci e sottoposte dal C.d.G. al Consiglio Regionale per l’approvazione.
- Il presente Statuto ed il Regolamento di Attuazione entrano in vigore il giorno successivo all’esecutività della delibera di Consiglio Regionale.
